Dove e come lavora
Il Consulente del Lavoro può operare in proprio, quindi aprendo un proprio studio professionale individuale oppure associato, cioè insieme ad altri professionisti, dello stesso o di altri settori, oppure collaborare come professionista in Studi professionali.
Cosa fa
Il Consulente del Lavoro si occupa di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. In dettaglio, l’attività del consulente del lavoro consiste nella gestione, per conto dell’azienda cliente, della tenuta dei libri paga e matricola (obbligatori), elaborazione dei prospetti paga, delle denunce dei lavoratori occupati agli enti previdenziali, degli adempimenti fiscali a carico del datore di lavoro, inoltre in alcuni casi, svolge funzioni di selezione, formazione e gestione del personale, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o per mezzo dei propri dipendenti.
Formazione
Per poter ricoprite questa figura è necessario conseguire l’abilitazione professionale ed essere iscritto nell’albo professionale dei consulenti. Secondo la normativa vigente, il certificato di abilitazione all’esercizio della professione è rilasciato dall’ispettorato del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che viene svolto davanti ad apposite commissioni regionali e solo se in possesso di determinati requisiti. L’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro è disciplinata dalla legge n.12 del 1979 “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro” e, in seconda battuta, dal DPR 137/2012 e dai Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro. La legge stabilisce, attraverso queste normative, quelli che sono i percorsi formativi che abilitano all’esercizio della professione di consulente del lavoro. In particolare, possono abilitarsi alla professione i laureati in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche e Consulenza del Lavoro che abbiano svolto un praticantato di diciotto mesi presso lo studio di un consulente (di cui sei mesi anche durante il corso di studio) e che abbiano superato l’esame per l’iscrizione all’Albo dei consulenti del lavoro.
Competenze tecniche
Il Consulente del Lavoro deve possedere ottime competenze in materia di diritto del lavoro e sindacale, diritto comparato del lavoro, diritto della previdenza sociale, diritto tributario, in materie economiche e di organizzazione del lavoro.
Competenze digitali e linguistiche
Per tale figura sono richieste buone competenze digitali che si concretizzano nell’utilizzo dei principali software di gestione contabile e nell’utilizzo di internet per il reperimento di dati e documenti, oltreché la conoscenza della lingua inglese nel caso fornisca consulenze a imprese che lavorano con l’estero.
Competenze trasversali, caratteristiche personali e disponibilità
Il Consulente del lavoro deve possedere buone capacità relazionali, doti di riservatezza, capacità di mediare e una buona capacità di analisi delle situazioni sotto il profilo giuridico-economico.
Note
Gli esami di Sato per l’iscrizione all’Albo dei consulenti del lavoro si svolgono annualmente in ogni regione, prevedono una prova scritta e una orale nelle seguenti discipline: diritto del lavoro e legislazione sociale, diritto tributario, diritto privato, pubblico e penale, ragioneria. Il Consulente del Lavoro che si iscrive all’albo provinciale può esercitare l’attività in tutto il territorio dello Stato, non è consentita l’iscrizione a più albi.
Oltre ad aprire la Partita Iva, il consulente del lavoro è obbligato a iscriversi all’ENPACL, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro.